La causa
Con atto di citazione notificato in data 6/11/2017 e depositato in data 7/11/2017 G****O F****o ha convenuto in giudizio innanzi all’ufficio del Giudice di Pace di Napoli l’Agenzia delle Entrate ed ha spiegato opposizione avverso la cartella di pagamento n. 07120170082644378000 contenente l’intimazione di pagamento in forza di un verbale di contestazione di contravvenzione al codice della strada in favore del Comune di Napoli. Con sentenza n. 18226 del 17/5/2018 il Giudice di Pace di Napoli ha dichiarato inammissibile la domanda rilevando che l’opponente avrebbe omesso di evocare in giudizio l’unico soggetto legittimato passivo. Con atto di citazione notificato e depositato in data 13/11/2018 G****O F****o ha spiegato appello avverso la sentenza sopra indicata; in particolare, ha dedotto l’illegittimità della decisione del giudice di pace nella parte in cui non avrebbe disposto l’integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.;
Il giudice così si pronunciava “il giudice avrebbe dovuto rilevare il difetto di instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’ente impositore e provvedere ad ordinarne l’integrazione ex art. 102 c.p.c. Conseguentemente, la sentenza deve essere annullata e deve disporsi la rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dellart. 354 , primo comma, c.p.c.”