La causa
Un viaggiatore si è rivolto allo Studio Legale Basile al fine di vedersi riconosciuto il risarcimento dei danni sia per le spese sostenute che per la vacanza rovinata a seguito dello smarrimento del proprio bagaglio in occasione di una crociera in nave.
Il vettore al quale aveva affidato il trasporto del bagaglio sino alla nave da crociera lo aveva infatti informato che “il bagaglio non è arrivato a bordo, ma è stato localizzato e verrà consegnato all’indirizzo di casa dell’ospite dopo la crociera”.
Il viaggiatore – rappresentato dallo Studio legale Basile che ha adito l’Ufficio del Giudice di Pace di xxx – ha quindi sostenuto in giudizio che lo smarrimento del proprio bagaglio non gli aveva permesso di godere e di sfruttare al massimo il piacere del viaggio. La mancanza dei propri effetti personali e del proprio abbigliamento non gli aveva permesso di partecipare ad escursioni, attività sportive e serate a tema.
L’indisponibilità dei propri beni e la forzata rinuncia alle attività per cause non imputabili al viaggiatore gli avrebbero causato un evidente stato di stress, che non gli avrebbe consentito di rilassarsi come aveva previsto.
Il Giudice di Pace di xxx inizialmente rigettava le sue domande, ritenendole non provate; e lo Studio Legale Basile ha perciò proposto appello.
Il Tribunale di XXX ha invece ritenuto di accogliere l’appello del viaggiatore.
Ha infatti ritenuto fondata la domanda di risarcimento danni da cosiddetta “vacanza rovinata”.
Il Tribunale ha riconosciuto che lo Studio Legale Basile abbia dato ampia prova che il viaggiatore non abbia potuto fruire del proprio bagaglio. Ed abbia ulteriormente dato prova del fatto che lo smarrimento del proprio bagaglio non gli abbia permesso di godere e di sfruttare al massimo il piacere del viaggio.
Il Tribunale ha quindi liquidato il danno patito dal viaggiatore, tenendo conto della irripetibilità del viaggio, del valore soggettivo attribuito alla vacanza dal consumatore e dello stress subito a causa dei disservizi, ed ha liquidato il risarcimento del danno derivante dai costi sostenuti per l’acquisto dei beni necessari a godere della vacanza, con vittoria di spese per lo Studio legale Basile.
Il Giudice di Pace adito, nella sentenza in esame, accoglieva la tesi dello Studio Basile nel giudizio instaurato nell’interesse del sig. X in quanto, una volta che l’orologio (mod. Rolex) era stato scomposto in tutte le sue componenti e ricomposto era onere della gioielleria sottoporre lo stesso alla prova di impermeabilità al fine di verificare che le operazioni di montaggio fossero state eseguite tutte alla perfezione. Contrariamente nel caso di specie, il sig. X si rivolgeva allo studio Basile in quanto dopo aver ritirato l’orologio nello stesso si era infiltrata dell’acqua rovinando completamente il gioiello. Il Giudice di Pace pertanto, condannava la gioielleria al risarcimento del danno e alle spese di lite.