La causa


Il Comune X si rivolgeva allo studio Basile in quanto era stato citato in giudizio dinanzi al Giudice di Pace competente dal sig. Y.


Il sig. Y nel chiamare in causa l’ente aveva esposto di essere caduto a causa di un avvallamento sito nel predetto comune e, quindi, aveva agito in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni: Voglia l’Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e rejetta così provvedere:


1) in via principale accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di xxx., ex art. 2051 c.c., quale Ente proprietario e custode della suddetta strada;


2) condannare il Comune di xxx, in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore dell’attore, a titolo di risarcimento di tutti i danni fisici, nessuno escluso, dallo stesso sofferte e conseguenti al sinistro de quo, della somma di € xxx, oltre danno morale da equitativamente determinarsi, interessi legali e rivalutazione monetarie come per legge;


3) in subordine, nella sola ipotesi in cui la fattispecie non venisse ricondotta nello schema dell’art. 2051 c.c., accertare e dichiarare la responsabilità della pubblica amministrazione ex art. 2043 c.c.


4) condannare in tutti i casi la civica amministrazione, in persona del Sindaco p.t. al rimborso delle spese di lite, con accessori tutti di legge e maggiorazioni forfettarie, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto procuratore per fattane anticipazione ex art. 93 c.p.c.”


Lo studio Basile, costituitosi in giudizio, eccepiva che nessun addebito di responsabilità poteva essere mosso al Comune di X per i fatti narrati in citazione, in quanto la responsabilità nella causazione del sinistro era da ascriversi all’esclusiva colpa ed imperizia dell’attore medesimo. L’attore avrebbe dovuto diligentemente assicurarsi della natura e delle condizioni del manto stradale che stava percorrendo e, constatando che esso poteva presentare asperità, avrebbe ancora di più dovuto fare attenzione al suo incedere.


Il Giudice di Pace accoglieva la tesi dello studio Basile richiamando tra le altre una Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione la n. 16034/2023 rigettando la domanda attorea in quanto la causa della caduta va ricercata, nel caso di specie, nella condotta imprudente del danneggiato.