La causa
Tizio ricorreva alla Commissione tributaria provinciale avverso un avviso di intimazione di pagamento e le cartelle allo stesso annesse concernenti IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni d’imposta 1996, 1998 e 2003.
La CTP rigettava il ricorso; Tizio proponeva appello alla Commissione tributaria regionale, che accoglieva l'impugnazione, ritenendo ammissibile il ricorso in primo grado notificato a mezzo raccomandata ar e non già a mezzo PEC.
A sostegno della difesa della ricorrente, lo studio legale Basile lamentava la violazione e falsa applicazione del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136 e dell’art. 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTP erroneamente ritenuto l’inammissibilità del ricorso originario della contribuente, notificato a mezzo posta e non già a mezzo PEC, avendo l’atto raggiunto il suo scopo con la regolare costituzione in giudizio di AER.
In particolare la CTR si è così pronunciata:
a) ai sensi dell’art. 16 bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella versione applicabile ratione temporis (a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 16, comma 5, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136), avente efficacia dal 24/10/2018 al 15/09/2022 e con riguardo ai ricorsi notificati dal 01/07/2019, “le parti, i consulenti e gli organi tecnici indicati nell'articolo 7, comma 2, notificano e depositano gli atti processuali i documenti e i provvedimenti giurisdizionali esclusivamente con modalità telematiche, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e nei successivi decreti di attuazione;
b) nel caso di specie, il contribuente ha effettuato la notificazione del ricorso in primo grado nei confronti di AER in data 14/10/2019 utilizzando il servizio postale e non le modalità telematiche (PEC), sicché la notificazione è sicuramente invalida;
c) come già chiarito da Cass. n. 29208 del 12/11/2024, pronunciata in fattispecie assimilabile, il vizio in argomento non produce l’inesistenza dell’atto così veicolato; tale violazione è causa, infatti, unicamente di nullità del ricorso, proposto certamente in violazione del paradigma processuale legale; ma tale nullità è sanabile ed effettivamente sanata ai sensi della Cassazione civile ordinanza 585 2025, in forza della quale deve ritenersi che l’atto abbia raggiunto il suo scopo ex art. 156 c. 3 c.p.c.
Finanziarie – Opposizione a decreto ingiuntivo chiusura a saldo e stralcio con rinuncia al giudizio e cancellazione dalla CRIF.
Sempronio si rivolgeva allo Studio Legale Basile in quanto gli era stato notificato un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace competetene per territorio di per un finanziamento contratto nel 2016, spiegata l’opposizione alla luce dei documenti acquisiti dal fascicolo telematico la finanziaria contattava lo Studio Basile per comunicare la volontà di transigere la pendenza con chiusura a saldo e stralcio della stessa. Dopo ampia trattazione veniva accordato il pagamento del 25% del debito del consumatore e conseguente cancellazione dalla CRIF.