La causa
Con atto di citazione, regolarmente notificato l’attore conveniva in giudizio il titolare dell’impresa X al fine di accertare il grave inadempimento della stesso ed ottenere la risoluzione del contratto attese le difformità del bene oggetto di vendita (rimorchio).
A sostegno della domanda l’attore contestava che il bene messogli a disposizione non aveva le caratteristiche richieste e che non vi era la documentazione necessaria per la immatricolazione; con nota pec del giorno X veniva contestato al convenuto il grave inadempimento e, conseguentemente, comunicato che il contratto doveva ritenersi a tutti gli effetti risolto, con richiesta di restituzione degli importi versati e riserva di agire per il risarcimento di tutti gli ulteriori danni subiti e subendi.
Nonostante la regolarità della notifica, il convenuto non si costituiva in giudizio e veniva dichiarato contumace. Espletata l’istruttoria orale, la causa veniva riservata in decisione il giorno X. Lo Studio Basile faceva emergere che le diversità tra la cosa venduta e la cosa che il venditore intendeva consegnare incidono sulla funzionalità del bene per lo scopo programmato ricorrendone pertanto le condizioni per la risoluzione del contratto (art. 1453 c.c.) e per la restituzione dell’acconto pagato.
Per i motivi rappresentati nel corso del giudizio dallo Studio Basile, il Tribunale di X accoglieva la domanda attorea e per l’effetto dichiarava risolto il contratto di vendita stipulato tra le parti, condannando il convenuto alla restituzione in favore dell’attore della somma versata a titolo di acconto oltre interessi legali dalla domanda.