La causa
Con atto di citazione, ritualmente notificato l’attore A, con il patrocinio dell’Avv. Basile, adiva Tribunale competente per territorio per l’accertamento della paternità in capo al convenuto B. L’attore A deduceva di essere figlio nato fuori dal matrimonio ma produceva una copiosa documentazione atta alla dimostrazione dei rapporti continuativi con il di lui padre, instaurato il contraddittorio veniva disposta, alla prima udienza, l’esecuzione della prova del DNA. Il Convenuto B, ad entrambe le date di prelievo fissate dal CTU non si presentava senza addurre un giustificato motivo.
Il Tribunale, sposando appieno la tesi dell’Avv. Basile, con la sentenza in commento, scriveva “in materia di prova della paternità in caso di rifiuto della parte a sottoporsi ad accertamenti ematici nelle cause aventi ad oggetto la dichiarazione giudiziale di paternità la Corte di Cassazione ha in diverse occasioni chiarito che se la volontà di sottoporsi al prelievo ematico per eseguire gli accertamenti sul DNA non è coercibile, il giudice può però valutare, in caso di rifiuto privo di adeguata giustificazione il comportamento della parte ai sensi dell’art. 116 c.p.c…. alla luce di tutti gli indizi, gravi precisi e concordanti desumibili dalla produzione documentale di parte attrice e tenuto conto, quale argomento di prova, del rifiuto del convenuto a sottoporsi al prelievo ematico, deve ritenersi raggiunta la prova del fatto che il convenuto B è il padre naturale dell’attore A.
Il Tribunale adito, pertanto dichiarava la paternità.