La causa


Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c, depositato in cancelleria S****O P****A esponeva di voler ottenere il riconoscimento del requisito sanitario concernente la domanda amministrativa dell’invalidità civile, dell’indennità di accompagnamento ai sensi della legge n. 18/1980 e dell’handicap di cui alla legge 104/1992. Precisava che a seguito del conferimento dell’incarico peritale, il c.t.u. dichiarava che la ricorrente fosse da considerare: “invalida civile ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100% nonché portatore di handicap comma 1 art. 3 (L. 104/92), entrambe dalla domanda amministrativa”. Contestava la perizia, affermando che le patologie sofferte sarebbero state sottostimate. Va, preliminarmente, dato atto che l’art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione, la parte debba contestare specificamente le conclusioni della C.T.U. Il che è avvenuto nella fattispecie, per cui il giudicante riteneva opportuno chiedere chiarimenti al CTU. Quest’ultimo affermava che il ricorrente è affetto dalle minorazioni gravi.


Il giudice così disponeva:

Innanzituto va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l’entità e l’incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell’iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest’ultimo (cfr. Cass. lav. 20/02/2009, n. 4254).



Alla luce di quanto detto, in accoglimento del ricorso in opposizione, va dichiarato che S****O P****A presenta una invalidità pari al 100%, non è in grado di deambulare o compiere gli atti quotidiani della vita con conseguente diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché portatore di Handicap art.3, comma 3 L.104/92 con decorrenza dal 01.08.2022