La causa


 Con ricorso depositato G****o S****i chiedeva al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effettivi civili del matrimonio, contratto con la resistente E****i C****a, celebrato con il rito concordatario.


Nelle conclusioni G****o S****i chiedeva al Tribunale di rideterminare l’assegno a suo carico per il mantenimento del figlio all’epoca minorenne, in considerazione delle sopravvenute circostanze, in quanto egli era divenuto padre di un altro figlio dalla sua relazione con una nuova compagna.


Il giudice così decideva:


Sussistendo il presupposto necessario della convivenza - il genitore può continuare a percepire l'assegno di contributo al mantenimento del figlio divenuto maggiorenne che non sia ancora in grado di provvedere in modo autonomo ai suoi bisogni; questa legittimazione concorrente del genitore viene meno nel momento in cui cessi l'inerzia del figlio, che provveda a richiedere direttamente il pagamento dell'assegno.


Nel merito si osserva che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 cc., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, in linea di principio, finchè essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica.


Circa il mantenimento dei figli, va ricordato che, ai sensi dell’art. 316 bis c.c., i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo; l’art. 337 ter CC stabilisce inoltre che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; al fine di realizzare il principio di proporzionalità occorre considerare: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.