La causa


La lavoratrice aveva agito in giudizio sia per ottenere l’assunzione a tempo indeterminato, lamentando l’illegittimità del ricorso al contratto a termine in virtù del fatto che nelle proroghe dell’originario contratto, pur sforando il periodo massimo di 12 mesi per ciò previsto, non era stata esplicitata la “causale”, sia per ottenere l’annullamento del trasferimento e la riassegnazione presso la vecchia struttura, dal momento che lo stesso trasferimento era stato determinato esclusivamente da motivo di ritorsione e vendetta per l’esercizio di un diritto fatto valere dalla lavoratrice. Il Giudice del lavoro, in accoglimento della tesi dello Studio Legale Basile, ha integralmente accolto il ricorso della lavoratrice, dichiarando l’assunzione a tempo indeterminato, e dichiarando la ritorsività del trasferimento di cui ella era stata vittima, reintegrandola presso la vecchia ed originaria sede di lavoro.