La causa
Errore da laboratorio: secondo la definizione corrente, accettata anche dalla International Organization for Standardization (ISO), è definito come errore di laboratorio “ogni difetto dalla prescrizione dell'esame, alla sua refertazione, all'appropriata interpretazione e reazione”
La Sig.ra X, contattava lo studio LEGALE BASILE & PARTNERS, per vedersi riconoscere il diritto al risarcimento dei danni subiti da un errore di laboratorio.
- In data **.**.****, alle ore **:** circa, la Sig.ra X, in stato di gravidanza dell’ultimo trimestre, si sottoponeva ad un prelievo ematico presso la struttura Y, per le rilevazioni degli esami clinici di routine, prescritti, in via preventiva e di controllo, dalla ginecologa di fiducia Dott.ssa Z.
- In data **.**.****, il laboratorio Y, trasmetteva a mezzo mail, alla paziente X, l’esito degli esami che riportavano una positività (+ 1.60 ICO U/ml) del test “Determine® HIV-1/2 Ag/Ab Combo”, gettando nello sconforto più totale la mia assistita, e tutti i suoi familiari!!
- Le conseguenze del tragico riscontro del test HIV sono sembrate immediatamente gravi, tanto che la Sig.ra X, necessitava di cure domiciliari e sostegno morale, considerata la già precaria integrità emotiva, dovuta allo stato di gravidanza in essere.
- Lo stress psico-fisico ed emotivo patito dalla stessa Sig.ra X, aveva procurato per due giorni un malessere generale, considerato che, alla luce della positività accertata e confermata dal laboratorio Y, sotto suggerimento medico, e senza esitazione, la sig.ra X, si sottoponeva il giorno successivo, in data **.**.****, ad uno screening di conferma presso l’Ospedale W., polo di ricerca, e specializzato, nella cura delle malattie infettive.
- Il personale in servizio presso il nosocomio W, specializzato nella cura di persone affette da malattie infettive, eseguiva un prelievo venoso dal braccio della presunta infetta, per misurare la quantità (viremia o carica virale) del materiale genetico (RNA) del virus HIV nel sangue, controvertendo il dato!!Il risultato del test dava esito negativo!!
L’Avv. Basile, compresa la questione di diritto, cercava una soluzione bonaria con la controparte, inviando, a mezzo PEC, una richiesta di risarcimento danni per errore di laboratorio che riassumeva, individuava e qualificava una serie di responsabilità giuridiche, che andavano dalla violazione dell’art. 2043 del c.c., all’art. 1176 co.2 del c.c., dall’art. 2236 del c.c., all’art. 5 della Legge Gelli Bianco (L. n. 24/2017), per finire con la contestuale violazione delle “linee guida”, e della “buona pratica”, contemplata e prevista dal protocollo sanitario emanato dal SSN. Quindi, una responsabilità di triplice natura: deontologica, civile e penale. Sul piano civilistico, la responsabilità del laboratorio è disciplinata in via generale dall’art. 2043 del Codice civile, in base al quale chi, dolosamente o colposamente, cagiona ad altri un danno, è tenuto a risarcirlo, rispondendo civilmente anche per i danni provocati dai propri dipendenti o collaboratori, ai sensi dell’art. 1228 e art. 2049 del codice civile.
La fattispecie rilevava anche un danno c.d. morale, di cui all’art 2059 c.c., conseguenza della lesione di un interesse costituzionalmente tutelato non suscettibile di valutazione economica. Va precisato che il danno non patrimoniale è risarcibile non in ogni caso in cui esista un bene giuridicamente rilevante, ma solo quando tale bene sia protetto dalla Costituzione. Di conseguenza, in virtù della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, rientrano nell’ambito dell’art. 2059: il danno da lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Costituzione) denominato danno biologico; il danno esistenziale che può esser definito come “il peggioramento della qualità della vita del danneggiato”.
Il laboratorio Z, riconosceva alla Sig.ra X, rappresentata e difesa, in fase stragiudiziale, dall’Avv. Basile, il risarcimento dei danni, attraverso la corresponsione di una somma di denaro.
Le parti quindi accettavano di concludere bonariamente la controversia.