La causa


Nella persona della *****, che ha pronunciato la seguente sentenza n. 12764/2023, conseguentemente all’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo

Proposto da: R – opponente difesa e rappresentata dall’Avv. Consuelo Basile


Contro: Y – opposto


Al fine di far dichiarare l’incompetenza del Giudice di Pace di Roma, in favore del Giudice di pace di Guardia Sanframondi


  1. Le controversie tra il venditore e il consumatore, in base al combinato disposto degli artt. 3, lett. e, e l’art. 33, comma 1, lett. u, D.L. vo n. 206/2005 (codice del consumo), sono soggette alla indicata disciplina, in quanto il professionista, deve essere inteso come la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, o professionale. Le disposizioni richiamate vanno interpretate infatti, nel senso che il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, ha stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo in cui il primo ha la residenza o il domicilio elettivo presumendo vessatoria la clausola che prevede un a diversa località come sede del foro competente, ancorché coincidente con uno di quelli individuali sulla base del funzionamento dei vari criteri di collegamento stabiliti dal c.p.c. per le controversie nascente da contratto (Sul punto consolidata giurisprudenza cfr. Cass SS. UU. 03/14669, 05/8980, 07/4208; Corte di Cass. SS. UU. Ord. 14669/03; Sez. 1, Ord. n. 20718/09).



Il giudice nella persona della dott.ssa ****** accoglieva l’eccezione della opponente così decidendo:

il Giudice di Pace di ****, definitivamente pronunziando, così provvede:

  • Accoglie l’opposizione proposta dalla opponente avverso il decreto ingiuntivo n. ****/****, che va revocato essendo competente il gdp ******** ******;
  • Condanna parte opposta alla refusione del compenso in € *******, per onorari, oltre accessori come per legge.