IL CASO DI STUDIO: Omessa dichiarazione dei redditi, imputato assolto perché il fatto non sussiste.


Il sig. Sempronio, previo appuntamento, si recava presso lo Studio Legale Basile in quanto indagato dalla Procura della Repubblica di Benevento del rato ex art. 5 D. Lgs. 74/2000, perché, in qualità di esercente attività di mediazione finanziaria, al fine di evadere l'imposta sui redditi, ometteva di presentare la dichiarazione dei redditi con riferimento agli anni d'imposta 2007 (capo A), 2008 (capo B), 2009 (capo C), 2010 (capo D), 2011 (capo E), con evasione dell'Irpef per un valore di € xxx.

In via preliminare, l’Avv. Iannotti faceva rilevare che i reati contestati relativamente agli anni 2007/2008/2009 e 2010 risultassero estinti per prescrizione.

Con riferimento ai reati contestati ai capi A,B,C, il termine di prescrizione applicabile è quello di sette anni e mezzo in ragione della disciplina operativa ratione temporis in quanto i reati si sono tutti consumati anteriormente all'entrata in vigore del d.l. 138/2011 (che, modificando l'art. 17 d. lgs. 74/2000, ha innalzato di un terzo i termini di prescrizione del reato de quo). Dunque, i tre reati erano tutti già prescritti alla data xx/xx/xx

Con riferimento, poi, al reato di cui alla lettera D), esso si prescrive nel termine massimo di dieci anni. Dunque, tenuto conto dei 100 giorni di sospensione di cui al d.l. n. 73 del 22.6.2018, risultava prescritto in data xx/xx/xx.



Con specifico riferimento alla lettera E) del capo d'imputazione, va rilevato che all'imputato è stato contestato di aver evaso l'Irpef, con riferimento all'anno di imposta 2011, per un ammontare complessivo pari ad Euro xxx.

Nel corso del dibattimento era stati escussi diversi testi dell’accusa e della difesa, accertate diverse circostanze che non consentivano di ritenere dimostrata la consumazione del reato da parte dell'imputato.

Certamente era stato accertato che, sulla base delle verifiche condotte dalla Guardia di Finanza, l'Agenzia delle Entrate aveva contestato all'imputato di aver conseguito in via illecita redditi per un ammontare pari a Euro xxx, la cui tassazione dava un'imposta evasa pari a Euro xxx.

Tuttavia non era stato chiarito come fossero stati concretamente determinati i predetti redditi.

In assenza di dati di fatto certi in merito a tale profilo, presupposto indispensabile anche nell'ottica di determinare la correttezza del criterio di calcolo dell'imposta evasa, si doveva ritenere che non fosse stata provata con certezza la consumazione del reato da parte dell'imputato. Egli, pertanto, doveva essere assolto ex art. 530 cpv. c.p.p. in quanto il fatto non sussiste.

Questa la richiesta dell’Avv. Iannotti a fronte della richiesta dell’accusa, che comunque chiedeva la condanna dell’imputato con il minimo della pena.

All’esito del dibattimento, dopo la camera di consiglio, il Tribunale di Benevento dichiarava ex art. 529 c.p.p., il non doversi procedere nei confronti del sig. Sempronio per i reati a lui ascritti alle lettere A), B), C) e D) del capo d'imputazione in quanto estinti per intervenuta prescrizione; assoluzione ex art 530 cpv c.p.p. dal reato ascritto alla lettera E) del capo d'imputazione in quanto il fatto non sussiste.