La causa
La sig.ra X conveniva in giudizio - tra gli altri - gli assistiti dell’avv. Consuelo Basile, al fine di veder accertata l’occupazione di questi ultimi sine titulo e per l’effetto la condanna al rilascio di un bene immobile facente parte della massa ereditaria caduta in successione a seguito del decesso del marito. I convenuti spiegavano domanda riconvenzionale asserendo che il bene de quo fosse di loro proprietà per usucapione.
A seguito del decesso di una delle parti convenute, il processo veniva interrotto dal Giudice ex art. 300 c.p.c. Pertanto l’avv. Basile chiedeva al Tribunale di dichiarare l’estinzione del processo ai sensi e per gli effetti dell’art. 305 del codice di rito per mancata riassunzione dello stesso nei termini di legge.
Il Giudice accogliendo l’eccezione dichiarava estinto il processo ai sensi dell’art. 307 c.p.c. osservando come in ossequio ai principi sanciti dalla Suprema Corte di Cassazione “l’evento della morte […] che sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti dal procuratore della stessa parte colpita da uno dei detti eventi produce ai sensi dell’art. 300, co. 2, c.p.c. l’effetto automatico dell’interruzione del processo dal momento di tale dichiarazione o notificazione e il conseguente termine per la riassunzione, in tale ipotesi, come previsto dall’art. 305. Per l’effetto il ricorso per riassunzione del 23.11.2022 è da considerarsi tardivo, trattandosi, peraltro, di litisconsorte necessario”.