La causa


L’attore A – difeso dall’ avv. Consuelo Basile – si vedeva notificare dalla Agenzia delle Entrate Riscossione competente per territorio una Ingiunzione di Pagamento relativa ad una sanzione amministrativa.

Il Giudice adito, dall’avvocato Basile, prima di procedere all’esame del merito della vicenda, preliminarmente rilevava 1. che al debitore è sempre consentito contestare il diritto del creditore a procedere all’esecuzione coattiva nei suoi confronti, eccependo la prescrizione successiva alla formazione e notifica del titolo esecutivo; 2. che l’azione era correttamente qualificata quale opposizione ex art. 615 c.p.c. 3. che per l’opposizione ex art. 615 c.p.c. non è previsto alcun termine di decadenza.

Il Giudice, nel merito, sposando a pieno la tesi dell’Avvocato Basile, nella sentenza in commento scrive “deve rilevarsi che dalla documentazione prodotta si evince che la pretesa creditoria dell’Agenzia delle Entrate è relativa ad una contravvenzione elevata dalla Prefettura di ****. Orbene, l’Agenzia delle Entrate riscossione non ha dato prova dei successivi atti interruttivi dalla notifica della cartella. Alla luce delle suesposte considerazioni ed allo stato degli atti, va dichiarata la prescrizione del credito vantato”.