La causa



La ricorrente A – difesa dall’ avv. Consuelo Basile – si vedeva notificare dalla Prefettura competente per territorio una Ordinanza di pagamento quale obbligata in solido come proprietaria del veicolo natante. Il caso traeva origine da un verbale elevato nel 2010 nei confronti del soggetto Y per guida senza patente del veicolo di proprietà della ricorrente A.

All’epoca la guida senza patente era qualificata dal nostro ordinamento come reato, pertanto al soggetto Y veniva contestato il reato ex art. 116, comma 13 del codice della strada. Nelle more del procedimento penale interveniva in materia il d.lgs. 8/2016 e, pertanto, il fatto contestato al soggetto Y non era più previsto dal nostro ordinamento come reato. Il Giudice penale, infatti, disponeva la trasmissione degli atti al Prefetto competente per territorio che emetteva l’ordinanza di pagamento anche nei confronti del proprietario dell’autovettura, ossia la ricorrente A.

Il Giudice adito, dall’avvocato Basile, rilevava “la Prefettura intende addossare alla ricorrente Y un vincolo solidale insussistente, l’ordinanza non trova origine in un atto amministrativo ma in un provvedimento penale personale e deriva dalla rimessione all’autorità amministrativa da parte del Giudice penale, per l’insussistenza del reato per guida senza patente”.

Il Giudice, sposando a pieno la tesi dell’Avvocato Basile, nella sentenza in commento scrive “paradossalmente qualora non fosse stato depenalizzato l’art. 116 del C.d.S. la ricorrente non avrebbe avuto alcuna conseguenza. Nella fattispecie dunque non poteva applicarsi il principio di solidarietà di cui all’art. 196 C.d.S. come erroneamente ha fatto l’ufficio territoriale del governo”.

L’opposizione veniva accolta e l’ordinanza di pagamento annullata.