La causa


Con ricorso depositato presso il Giudice di Pace competente per territorio, il ricorrente A con il patrocinio dell’Avv. Basile proponeva opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione n. XXXX. Tra i motivi di ricorso, veniva eccepita, la tardiva notificazione del verbale (oltre i 90 giorni) contenente gli estremi della presunta violazione. Nel caso di specie, il mezzo era stato noleggiato dal ricorrente XXXX e l’Amministrazione costituitasi in giudizio aveva eccepito “i mezzi immatricolati per il noleggio senza conducente non riportano nei pubblici registri i dati del locatario” circostanza debitamente smentita dalla difesa Basile con il deposito in giudizio dell’interrogazione dell’Archivio Nazionale Veicoli ottenuta dall’Ufficio Provinciale M.C.T.C. competente. Pertanto, il Giudice adito, accoglieva il ricorso statuendo: “la Pubblica Amministrazione, nel caso di specie, era fin da subito nella possibilità di individuare l’intestatario del veicolo e, di conseguenza, avrebbe potuto notificare direttamente alla ricorrente, risultando dai pubblici registri e in particolare dall’archivio nazionale dei veicoli l’intestazione del veicolo e le altre indicazioni identificative degli interessati…nel caso in esame trova pertanto applicazione il co. 5 art. 201 c.d.s. che prevede l’estinzione dell’obbligo di pagare la somma dovuta nei confronti del soggetto a cui la notifica non è stata effettuata nel termine prescritto… alla luce di quanto sopra, mancano i presupposti per considerare tempestiva la notifica del verbale, il ricorso va accolto, il verbale annullato e le obbligazioni che da esso scaturiscono devono ritenersi estinte”.