La causa


La ricorrente A – difesa dagli Avv.ti Consuelo Basile e Pietro Cirillo – veniva riconosciuta, con verbale della commissione medica del **.**.2020. notificato in data **.**.2020: “invalido con TOTALE e permanente inabilità lavorativa: 100% art. 2 e 12 L. 118/71” a far data dalla domanda amministrativa (**.**.2020), nonché quale “portatore di handicap grave art. 3 co. 3 L. 104/1992”. La ricorrente A, in data **.**.2022, si sottoponeva a revisione dinanzi la commissione medica.

La medesima commissione con successivo verbale, notificato in data **.**.2022, riconosceva la ricorrente, nonostante una grave recrudescenza delle patologie sofferte e dell’oggettivo aggravamento dello status di invalido, “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% - art. 2 e 13 L. 118/71 e art. 9 DL 509/88, assegnandole una percentuale del 75%”. Pertanto, la ricorrente conveniva in giudizio l’I.N.P.S. – Sede provinciale di Benevento, ricorrendo l’adito Tribunale di Benevento – Sez. Lavoro – per vedersi riconosciuto, ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., l’accertamento tecnico delle condizioni sanitarie, legittimanti il diritto dell’invalidità civile nella misura del 100%, con nomina di un consulente tecnico d’ufficio.

A seguito delle operazioni peritali cui la ricorrente si è sottoposta, il Giudice del Lavoro, vista la consulenza tecnica d’Ufficio espletata all’esito del ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto dalla ricorrente, omologava l’accertamento del requisito sanitario sulla persona di A, riconoscendola “invalido con TOTALE e permanente inabilità lavorativa nella misura del 100%”.