La causa
Un professionista alla luce del mancato riconoscimento da parte di una società sua cliente del corrispettivo per le attività espletate si rivolgeva agli Avv. Basile e Santucci che, in una prima fase, depositavano istanza di fallimento presso il Tribunale territorialmente competente. Nell’ambito delle trattative intercorse, i difensori si dichiaravano disponibili a depositare atto di desistenza a fronte della sottoscrizione di un accordo transattivo avente carattere non novativo, nell’ambito del quale veniva cristallizzato un riconoscimento del debito da parte della società e le parti decidevano di rateizzare quanto spettante al professionista. Constatato il mancato rispetto dei termini concordati, gli avv. Basile e Santucci ottenevano dal Tribunale di Benevento l’emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, nei confronti del quale controparte proponeva opposizione, che all’esito del giudizio instaurato veniva rigettata. Il Giudice, infatti, nell’accogliere integralmente le tesi sostenute dai difensori del professionista, ha osservato come alla luce delle “evidenze istruttorie, l’opponente non ha dedotto il proprio adempimento”, ritenendo altresì la pretesa sottesa al procedimento monitorio legittima, in quanto “mediante la suddetta scrittura privata le parti hanno espressamente convenuto il carattere non novativo della transazione, accordandosi sull’ammontare dei pagamenti che l’opponente avrebbe dovuto eseguire (e sulle relative modalità) a fronte della desistenza, da parte dell’opposta, dall’istanza di fallimento”