La causa
1) TRIBUNALE DI BENEVENTO Sentenza n. 2409/2023
Con ricorso depositato G****o S****i chiedeva al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effettivi civili del matrimonio, contratto con la resistente E****i C****a, celebrato con il rito concordatario.
Nelle conclusioni G****o S****i chiedeva al Tribunale di rideterminare l’assegno a suo carico per il mantenimento del figlio all’epoca minorenne, in considerazione delle sopravvenute circostanze, in quanto egli era divenuto padre di un altro figlio dalla sua relazione con una nuova compagna.
Il giudice così decideva:
Sussistendo il presupposto necessario della convivenza - il genitore può continuare a percepire l'assegno di contributo al mantenimento del figlio divenuto maggiorenne che non sia ancora in grado di provvedere in modo autonomo ai suoi bisogni; questa legittimazione concorrente del genitore viene meno nel momento in cui cessi l'inerzia del figlio, che provveda a richiedere direttamente il pagamento dell'assegno.
Nel merito si osserva che l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 cc., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, in linea di principio, finchè essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica.
Circa il mantenimento dei figli, va ricordato che, ai sensi dell’art. 316 bis c.c., i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo; l’art. 337 ter CC stabilisce inoltre che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; al fine di realizzare il principio di proporzionalità occorre considerare: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
2) Tribuanale di Roma -Sentenza n. 6674/2022
Con ricorso in opposizione ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c, depositato in cancelleria S****O P****A esponeva di voler ottenere il riconoscimento del requisito sanitario concernente la domanda amministrativa dell’invalidità civile, dell’indennità di accompagnamento ai sensi della legge n. 18/1980 e dell’handicap di cui alla legge 104/1992. Precisava che a seguito del conferimento dell’incarico peritale, il c.t.u. dichiarava che la ricorrente fosse da considerare: “invalida civile ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età grave 100% nonché portatore di handicap comma 1 art. 3 (L. 104/92), entrambe dalla domanda amministrativa”. Contestava la perizia, affermando che le patologie sofferte sarebbero state sottostimate. Va, preliminarmente, dato atto che l’art. 445 bis c.p.c prevede che nella fase di opposizione, la parte debba contestare specificamente le conclusioni della C.T.U. Il che è avvenuto nella fattispecie, per cui il giudicante riteneva opportuno chiedere chiarimenti al CTU. Quest’ultimo affermava che il ricorrente è affetto dalle minorazioni gravi.
Il giudice così disponeva:
Innanzituto va ricordato che il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente. Le cognizioni tecniche del c.t.u. hanno funzione integrativa delle conoscenze tecnico-giuridiche del giudice, senza che possa determinarsi alcuna sovrapposizione o interferenza tra le due sfere di competenza. Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l’entità e l’incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell’iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest’ultimo (cfr. Cass. lav. 20/02/2009, n. 4254).
Alla luce di quanto detto, in accoglimento del ricorso in opposizione, va dichiarato che S****O P****A presenta una invalidità pari al 100%, non è in grado di deambulare o compiere gli atti quotidiani della vita con conseguente diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, nonché portatore di Handicap art.3, comma 3 L.104/92 con decorrenza dal 01.08.2022
3) TRIBUNALE DI NAPOLI Sentenza n. 7195-2022
Con atto di citazione notificato in data 6/11/2017 e depositato in data 7/11/2017 G****O F****o ha convenuto in giudizio innanzi all’ufficio del Giudice di Pace di Napoli l’Agenzia delle Entrate ed ha spiegato opposizione avverso la cartella di pagamento n. 07120170082644378000 contenente l’intimazione di pagamento in forza di un verbale di contestazione di contravvenzione al codice della strada in favore del Comune di Napoli. Con sentenza n. 18226 del 17/5/2018 il Giudice di Pace di Napoli ha dichiarato inammissibile la domanda rilevando che l’opponente avrebbe omesso di evocare in giudizio l’unico soggetto legittimato passivo. Con atto di citazione notificato e depositato in data 13/11/2018 G****O F****o ha spiegato appello avverso la sentenza sopra indicata; in particolare, ha dedotto l’illegittimità della decisione del giudice di pace nella parte in cui non avrebbe disposto l’integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c.;
Il giudice così si pronunciava “il giudice avrebbe dovuto rilevare il difetto di instaurazione del contraddittorio nei confronti dell’ente impositore e provvedere ad ordinarne l’integrazione ex art. 102 c.p.c. Conseguentemente, la sentenza deve essere annullata e deve disporsi la rimessione della causa al giudice di primo grado ai sensi dellart. 354 , primo comma, c.p.c.”