La causa


Con ordinanza n. 10640 del 19 aprile 2024, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha ribadito il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui il licenziamento per cosiddetto “scarso rendimento”, costituisce un’ipotesi di recesso del datore di lavoro per notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore, che, a sua volta, si pone come specie della risoluzione per inadempimento, prevista dagli artt. 1453 e ss. c.c.. "Il diritto spettante al correntista di ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere, ivi compresi gli estratti conto, ex art. 119 del T.U.B., può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'art. 210 c.p.c. a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca e quest'ultima, senza giustificazione, non abbia ottemperato" (Cass. 8 aprile 2024 n. 9214) La Corte di Cassazione, con sentenza n. 10079/2024, è stata chiamata a pronunciarsi, in ordine all'utilizzabilità delle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato nel corso del colloquio telefonico con la figlia e in sede di espletamento dell'incarico peritale. La Corte con la sentenza in commento ha affermato che "la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l'autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo"