La causa
In tema di divorzio, ove sia richiesta la revoca dell'assegno in favore dell'ex coniuge a causa dell'instaurazione da parte di quest'ultimo di una convivenza "more uxorio", il giudice deve procedere al relativo accertamento, tenendo conto, quale elemento indiziario, dell'eventuale coabitazione con l'altra persona, in ogni caso valutando non atomisticamente ma nel loro complesso l'insieme dei fatti secondari noti, acquisiti al processo nei modi ammessi dalla legge, e gli eventuali ulteriori argomenti di prova, rilevanti per il giudizio inferenziale in ordine alla sussistenza della detta convivenza, intesa quale legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale i conviventi si siano spontaneamente e volontariamente assunti reciproci impegni di assistenza morale e materiale. A tal fine non basta rilevare che i partner abbiano due distinte abitazioni (per quanto poste in città diverse), per escludere il progetto di vita comune e la relazione stabilmente more uxorio, potendo questa oggi declinarsi in forme assai distanti rispetto al modello di una società statica. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. I, ordinanza 14 maggio 2024, n. 13175. "La conciliazione in sede sindacale, ex art. 411 co 3 c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo quest’ultima essere annoverata tra le sedi protette, avente il carattere di neutralità indispensabile a garantire, unitamente alla assistenza prestata dal rappresentante sindacale, la libera determinazione della volontà del lavoratore" (Cass. 15 aprile 2024 n. 10065)